La coerenza dell’Ordinamento: il Lavoro come causa della Costituzione

Su Amazon,  Ibs, negli altri store online o direttamente in libreria potete trovare  il primo dei Libri di MenoZero: La coerenza dell’Ordinamento giuridico: il Lavoro come causa della Costituzione. Il volume raccoglie due articoli di teoria costituzionale (argomento quanto mai attuale) Il lavoro come “causa” della Costituzione e La coerenza come principio generale dell’Ordinamento giuridico , corredati da un’Introduzione e da un altro scritto: Il giusto per natura secondo Aristotele.  L’autore è Riccardo Delussu.

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Questo il contenuto della quarta di copertina: «La decisione di porre il lavoro a fondamento della Repubblica richiama il ragionamento che ha portato Hobbes a indicare la tutela della vita come scopo del patto sociale. In entrambi i casi, il rispetto del valore posto a fondamento è da considerare condizione di validità del contratto. Il fondamento lavoristico ha pertanto il potere di vincolare allo stesso modo i singoli e lo Stato. L’ordinamento giuridico, anch’esso frutto di tale decisione, dev’essere conseguentemente improntato alla tutela del lavoro, dal quale gli altri diritti discendono e verso il quale tendono. Al dovere del singolo di contribuire allo sviluppo sociale corrisponde quello dello Stato, chiamato a creare le condizioni che gli permettano di farlo. Il lavoro come fondamento si colloca dunque al di sopra del bilanciamento tra opposte esigenze, al quale è invece sottoposto il lavoro come diritto fondamentale dell’individuo. Di conseguenza, la tutela del lavoro del singolo non dovrebbe pregiudicare quella degli altri diritti riconosciuti ai cittadini. Evitare questo conflitto consente inoltre di salvaguardare la coerenza dell’ordinamento. Sotto questo profilo, la decisione di porre un valore a fondamento della Repubblica equivale a stabilire una norma di chiusura. Sono dunque da respingere le ipotesi di considerare quello costituzionale come uno spazio aperto a soluzioni contrastanti. La chiusura del sistema non ne implica la staticità. L’evoluzione dell’ordinamento dovrà però tener conto della sua coerenza, realizzandosi con modalità compatibili col principio della sovranità popolare»